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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri

Certificato del casellario

Informazioni

Cos'è

Il certificato del Casellario giudiziale richiesto dall'interessato è disciplinato dall'art. 24 T.U. 313/02 (come di recente modificato dal d.lgs. n.122/18 ). Esso riporta le condanne penali, i provvedimenti civili di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno definitivi, i provvedimenti amministrativi di espulsione,  quelli relativi a pene accessorie incidenti sulla capacità del condannato nonchè i provvedimenti dell'esecuzione.

Il certificato riguardante il cittadino italiano contiene anche l'attestazione relativa alla sussistenza di eventuali iscrizioni nel Casellario Giudiziale Europeo.

Ufficio incaricato

CASELLARIO GIUDIZIALE

Responsabile: Sig.ra Maria Teresa Spagnolo

Orario: Dal Lunedì al Venerdì dalle 08,30 alle 13,00 ed in aggiunta  martedì e giovedì dalle 14,30 alle 16,30 

Telefono: 0964398 - 266/303

Pec: casellario.procura.locri@giustiziacert.it

Documentazione richiesta

La richiesta del certificato può essere presentata utilizzando l'allegato Modello e deve essere sempre sottoscritta dall’intestatario del certificato (detto anche richiedente o interessato), unitamente a:

  • 1 marca da bollo da € 3,92 a titolo di diritto di certificato per il ritiro dei certificati senza urgenza (D.M. 09/07/2021 GU n.184 del 03.08.2021) e 1 marca da bollo da € 16,00 (L. 71/2013 - G.U. n°147 del 25/06/2013);
  • documento di identità in corso di validità (Decr. Dir. 01/08/2005) da esibire in originale.

Se la richiesta NON è presentata personalmente dall’intestatario del certificato o richiedente, occorrono anche:

  • delega del richiedente;
  • copia del documento del richiedente - delegante.

Casi in cui il rilascio dei certificati è gratuito

Il rilascio del certificato è gratuito :

  1. per essere esibito nelle procedure di adozione, affidamento di minori e affiliazione (art. 82 L.184/83);
  2. per essere esibito nelle controversie di lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria (art. 10 L. 533/73);
  3. per essere unito alla domanda di riparazione dell’errore giudiziario (art. 176 disp. att. c.p.p.);
  4. per pratiche di divorzio e separazione (art. 19 L. 74/1987);
  5. per ricorso avverso diniego ricongiungimento familiare per stranieri (art. 28 co. 6 L. 40/98).

Altri casi di esenzione dal bollo, con corresponsione dei soli diritti di certificazione, sono elencati nel D.P.R. 642/72, tabella allegato B.

L’utente che intenda usufruire dell’esenzione dal pagamento del bollo e/o dei diritti di certificato, produrrà idonea documentazione a dimostrazione di tale diritto (es.: numero del procedimento in caso di esenzione per separazioni, gratuito patrocinio o controversie di lavoro; dichiarazione del Presidente della ONLUS che il certificato richiesto dal privato è legato ad una attività della stessa, etc.).

Casi particolari di presentazione

Per i minorenni, la domanda può essere presentata dal genitore esercente la potestà genitoriale;

per gli interdetti o i soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, la domanda va presentata dal tutore o dall'amministratore che dovranno esibire il decreto di nomina;

la persona detenuta, o inserita in una comunità terapeutica, può inoltrare la richiesta per posta, o tramite un delegato. Nel caso in cui l’interessato non sia in possesso di documenti identificativi dovrà fare autenticare la firma apposta sulla propria richiesta di certificato dal direttore del carcere, dall’ufficio matricolare o dalla struttura terapeutica ospitante.

Modalità di presentazione delle richieste

I certificati del casellario, le visure ed i certificati dei carichi pendenti possono essere richiesti direttamente allo sportello o possono essere prenotati on line dal Sito del Ministero della Giustizia e dovranno essere successivamente ritirati presso questo Ufficio.

Per i certificati richiesti on line, al ritiro l’interessato dovrà esibire il proprio documento identificativo in corso di validità .

Si ricorda che tutti i certificati del casellario giudiziale hanno validità di sei mesi dalla data del rilascio.

Note

Dal 1° gennaio 2012 i certificati rilasciati da questo Casellario ai privati non potranno essere esibiti ad altre Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi (art. 40 d.p.r. 28/12/2000). Per effetto dell'entrata in vigore delle modifiche all'art. 40 d.p.r. 445/2000 tutte le certificazioni riporteranno, a pena di nullità, la seguente dicitura: "A partire dal 1 Gennaio 2012 il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40 c.2 d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445)".

La modifica introdotta dalla norma ha lo scopo di promuovere l'utilizzo dell'autocertificazione da parte del privato cittadino: infatti, il comma 1 dell'art. 40 d.p.r. 445/2000, come modificato dall'art.15 della legge 183/2011, prevede che nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione o con i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà siano sempre sostituiti con le dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, cioè con le cd autocertificazioni.

L'autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46 D.P.R. 445/2000) ma non costa nulla.

Pertanto dal 01/01/2012 non dovranno più essere richiesti i certificati da produrre a Pubbliche Amministrazioni o gestori di pubblici servizi.

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