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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri

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Riferimenti normativi

Art. 12, comma 8, del d.l.vo n. 286/1998

Come noto, l’art. 12, comma 8, del d.l.vo n. 286/1998, prevede la possibilità dell’affidamento provvisorio in custodia giudiziale (e, in seguito, dopo la confisca, dell’assegnazione definitiva, ai sensi del comma 8 quinquies del medesimo d.l.vo), delle imbarcazioni sequestrate nel corso delle operazioni finalizzate alla prevenzione ed alla repressione dei reati d’immigrazione clandestina, oltre che agli organi di polizia e agli organi dello Stato e ad altri enti pubblici, anche ad Enti del Terzo settore di cui al d.l.vo n. 117/2017.

Si riporta, di seguito, il testo del richiamato art. 12, comma, 8 d.l.vo n. 286/1998:

  […]

“8.  I  beni  sequestrati  nel  corso  di  operazioni   di  polizia finalizzate alla prevenzione e repressione  dei  reati  previsti dal presente   articolo,   sono   affidati dall'autorità  giudiziaria procedente in custodia  giudiziale,  salvo  che  vi  ostino  esigenze processuali, agli organi di polizia che  ne  facciano  richiesta  per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello  Stato o ad altri enti pubblici per finalità di  giustizia,  di  protezione civile  o  di  tutela  ambientale  o  a  enti  del   Terzo   settore, disciplinati  dal  codice  del  Terzo  settore,  di  cui  al  decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ne abbiano fatto espressamente richiesta per fini di interesse generale o per  finalità  sociali  o culturali, i  quali  provvedono  con  oneri  a  proprio  carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro affidate, previa autorizzazione  dell'autorità giudiziaria  competente. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo 45  del  citato  codice  di  cui  al  decreto legislativo n. 117 del 2017, si considerano enti  del  Terzo  settore gli enti di cui all'articolo 104, comma 1,  del  medesimo  codice. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”.

Art. 12, comma 8 quinquies, del d.l.vo n. 286/1998

Si trascrive anche il testo dell’art. 12, comma 8 quinquies, del medesimo d.l.v.o:

“8 quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito del provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati in via prioritaria all’amministrazione o trasferiti all’ente o, in subordine, agli enti del Terzo settore di cui al comma 8 che ne abbiano avuto l’uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. Resta fermo che gli enti del Terzo settore di cui al comma 8 provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro trasferite, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente. […]”.

Gli Enti del Terzo settore

Il Codice del Terzo settore - Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni - ha provveduto al riordino complessivo della disciplina vigente, sia civilistica che fiscale, definendo il perimetro del c.d. Terzo settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte.

Ai sensi dell’art. 4 del citato Codice, sono definiti Enti del Terzo settore, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore:

  • le organizzazioni di volontariato (ODV) (artt. 32 e ss.);
  • le associazioni di promozione sociale (APS) (artt. 35 e ss.);
  • gli enti filantropici (artt. 37 e ss.);
  • le imprese sociali, incluse le cooperative sociali (art. 40); 
  • le reti associative (artt. 41 e ss.);
  • le società di mutuo soccorso (SOMS) (artt. 42 e ss.);
  • le associazioni riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
  • Gli enti religiosi civilmente riconosciuti possono essere considerati ETS limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice.

In merito all’attivazione, alle modalità d’iscrizione ed alle altre informazioni d’interesse che riguardano il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), si rimanda alla corrispondente sezione del sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (https://www.lavoro.gov.it).

02_art. 12_D.lvo 286-98.pdf
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