Come noto, l’art. 12, comma 8, del d.l.vo n. 286/1998, prevede la possibilità dell’affidamento provvisorio in custodia giudiziale (e, in seguito, dopo la confisca, dell’assegnazione definitiva, ai sensi del comma 8 quinquies del medesimo d.l.vo), delle imbarcazioni sequestrate nel corso delle operazioni finalizzate alla prevenzione ed alla repressione dei reati d’immigrazione clandestina, oltre che agli organi di polizia e agli organi dello Stato e ad altri enti pubblici, anche ad Enti del Terzo settore di cui al d.l.vo n. 117/2017.
Si riporta, di seguito, il testo del richiamato art. 12, comma, 8 d.l.vo n. 286/1998:
[…]
“8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale o a enti del Terzo settore, disciplinati dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che ne abbiano fatto espressamente richiesta per fini di interesse generale o per finalità sociali o culturali, i quali provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro affidate, previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente. Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall'articolo 45 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, si considerano enti del Terzo settore gli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del medesimo codice. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”.
Si trascrive anche il testo dell’art. 12, comma 8 quinquies, del medesimo d.l.v.o:
“8 quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito del provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati in via prioritaria all’amministrazione o trasferiti all’ente o, in subordine, agli enti del Terzo settore di cui al comma 8 che ne abbiano avuto l’uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. Resta fermo che gli enti del Terzo settore di cui al comma 8 provvedono con oneri a proprio carico allo smaltimento delle imbarcazioni eventualmente loro trasferite, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente. […]”.
Il Codice del Terzo settore - Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni - ha provveduto al riordino complessivo della disciplina vigente, sia civilistica che fiscale, definendo il perimetro del c.d. Terzo settore e, in maniera omogenea e organica, gli enti che ne fanno parte.
Ai sensi dell’art. 4 del citato Codice, sono definiti Enti del Terzo settore, se iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo settore:
In merito all’attivazione, alle modalità d’iscrizione ed alle altre informazioni d’interesse che riguardano il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), si rimanda alla corrispondente sezione del sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (https://www.lavoro.gov.it).
02_art. 12_D.lvo 286-98.pdf