Il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia riunisce e coordina le norme sulle spese del procedimento giurisdizionale.
Oggetto del testo unico sono le norme relative alle spese in tutte le fasi che rilevano rispetto al processo. Sono disciplinate: tutte le voci di spesa; le procedure per il pagamento da parte dell'erario e dei privati; l'annotazione nei registri; la riscossione.
Il testo unico riunisce e coordina anche le norme in tema di patrocinio a spese dello Stato, che si sostanziano in una diversa disciplina delle spese del procedimento.
Infine, il testo unico disciplina la riscossione delle spese di mantenimento in istituto, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali, che è comune a quella delle spese processuali.
La materia è comune al processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, con differenziazioni di cui si è tenuto conto nel riunire e coordinare le norme.
Oggi, le spese di giustizia sono disciplinate da disposizioni di varia origine e rango che si sono stratificate nel corso di centocinquantanni. L'unitarietà – esistente almeno per il processo penale e civile nei R.d. nn. 2700 e 2701 – è andata ben presto perduta con l'emanazione di leggi che, sin dalla fine dell'ottocento, hanno innovato, il più delle volte senza chiarire i rapporti con i testi originari e senza abrogare espressamente le corrispondenti disposizioni.
Qualche esempio può contribuire a chiarire la portata della confusione normativa. L'elenco delle spese ripetibili nel processo penale rimaneva fermo alle ultime modifiche apportate nel 1938, mentre attorno cambiavano nell'ordinamento le voci di spesa, gli istituti, i soggetti. L'elenco delle voci di spesa, da anticiparsi o prenotarsi per effetto dell'ammissione al gratuito patrocinio e, poi, del patrocinio a spese dello Stato, rimaneva fermo a quello previsto nel 1923, mentre attorno altre norme avevano cambiato le voci di spesa. Rimanevano in vigore le norme sul recupero delle spese e delle pene, da parte dei cancellieri come agenti della riscossione, e quelle sull'ufficio registro, come ufficio per l'incasso del riscosso e per il pagamento delle spese anticipate, mentre con le riforme generali dal 1996 in poi la riscossione e i pagamenti relativi alle spese di giustizia – uniformate alle altre entrate patrimoniali dello Stato - venivano attribuiti ai concessionari. Rimanevano norme primarie per la disciplina delle procedure, mentre le potenzialità tecniche dell'informatica eliminavano la necessità stessa della procedura.
Il risultato è una confusa frammentazione del quadro normativo, tale da rendere difficile, a volte addirittura impossibile, all'operatore e all'interprete la ricostruzione del sistema e l'individuazione della disciplina applicabile alle singole fattispecie. Si ha di fronte, quindi, una situazione di disordine normativo che rende indispensabile la sistemazione organica in un testo unico per garantire la stessa effettività delle innovazioni che il legislatore ha introdotto via via, seppure in modo frammentario.
Con il testo unico, sono state riunite e coordinate tutte le disposizioni legislative e regolamentari che, sino all'emanazione, hanno disciplinato la materia.